PIMUS: quando deve essere redatto e cosa deve contenere

Il PIMUS è un documento molto importante per coloro che lavorano nei cantieri e per le ditte edili in generale. E’ l’acronimo di Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi necessario quando si ha a che fare con i ponteggi.

E’ l’articolo art. 134 del D.Lgs. 81/08  che ne disciplina l’utilizzo e l’uso. Al comma 6 viene specificato che copia del Pimus deve essere presente in cantiere ove vengono utilizzati i ponteggi pronto per essere mostrato agli organi di vigilanza.

Il Pimus va realizzato prima dell’installazione dei ponteggi e può essere comunque aggiornato in corso d’opera se ci sono variazioni.

In quali casi è obbligatoria la redazione del Pimus. Quando sono presenti:

  • ponteggi in legno
  • ponteggi metallici
  • impalcature di qualsiasi dimensione

Il PiMUS non è obbligatorio nel caso di realizzazione delle seguenti opere provvisionali:

  • ponti su ruote (i famosi trabattelli)
  • ponti su cavalletti
  • parapetti
  • altre opere provvisionali simili

La legge non specifica i requisiti che deve possedere il soggetto persona competente (art. 136, comma 1) cui il datore di lavoro possa affidare la redazione del PI.M.U.S. E’ il datore di lavoro che si occupa della redazione del Pimus o comunque si affida ad un tecnico competente, in caso di piú ditte che operano nel cantiere ci sarà bisogno di 1 sola copia del Pimus, comunque sottoscritto da tutti i datori di lavoro.

Se il ponteggio il ponteggio è realizzato da soli lavoratori autonomi, il PIMUS sarà redatto dal lavoratore autonomo aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.

Cosa deve essere indicato nel documento?

Innanzitutto lo schema del ponteggio descritto nei dettagli. Dopodichè l’identificazione dei luogo del cantiere o lavoro, il responsabile, il tipo di ponteggio.

Va realizzato il disegno del ponteggio con i carichi supportati, gli ancoraggi e gli appoggi. Devono essere illustrate le modalitò di montaggio e smontaggio con tutte le sequenze, ivi inclusi disegni e foto.

Le regole che si applicano nell’ uso dei ponteggi e le verifiche da fare per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Infine la descrizione delle regole da seguire per il buon uso dei ponteggi.

Il Pimus non va confuso con il POS che si riferisce invece alle informazioni relative ad ogni materiale e struttura utilizzati, ma anche alle descrizioni di compiti assegnati ad ogni lavoratore e dei turni di lavoro, nonché le misure protettive utilizzate in relazione ai rischi di lavoro in cantiere.

Il PIMUS non è quindi un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, ma integra il POS dell’impresa esecutrice del ponteggio, quale esito della specifica valutazione dei rischi per lavori in quota degli addetti alla realizzazione del ponteggio. Il PIMUS è dunque specifico per l’opera provvisionale alla quale si riferisce e riporta le caratteristiche e le modalità per la gestione del ponteggio stesso.